Fattura elettronica specifiche tecniche. Dal primo gennaio 2021 molte sono le cose che cambieranno per quanto riguarda l’operazione di fatturazione elettronica. Di seguito spiegheremo quali saranno le novità introdotte in seguito ad alcuni provvedimenti in merito alle differenze circa la modalità di compilazione del tracciato XML da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. La versione 1.6.1 andrà a sostituire la versione 1.6. Vediamo di cosa si tratta.

Fattura elettronica specifiche tecniche 2021. In particolare queste specifiche tecniche entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2021. Parliamo di nuovi schemi e nuovi controlli pensate per rendere più puntuali le codifiche “Tipo di documento” e “natura”. Prima del 1 gennaio sono accettate fatture elettroniche con entrambe le codifiche, ma vediamo quali sono le novità introdotte.
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Fattura elettronica specifiche tecniche 2021
Prima di tutto si ricorda che dal primo gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture in formato digitale.
Nella sezione Dati Generali Documento, verranno introdotti i seguenti codici:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
- RT02 Ritenuta persone giuridiche
- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale
Fattura elettronica specifiche tecniche
Cambiano anche i TipoDocumento ecco i 18 codici specifici da utilizzare:
TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) |
TD21 | Autofattura per splafonamento |
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) |
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Codice di natura
Fattura elettronica specifiche tecniche. Anche il codice natura dovrà essere specificato in modo più approfondito. Di seguito sono riportati i vari codici utili per definire meglio la natura di una transazione:
N1 | Operazioni escluse ex art. 15 |
N2.1 | Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies |
N2.2 | Operazioni non soggette – altri casi |
N3.1 | Operazioni non imponibili – esportazioni |
N3.2 | Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Operazioni esenti |
N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
N6.1 | Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – subappalto nel settore edile |
N6.4 | Inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | Inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | Inversione contabile – altri casi |
N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72) |
In caso di Reverse charge interno ed esterno
Scopriamo altre variabili circa la fattura elettronica specifiche tecniche. Alcune novità riguardano le procedure di integrazione delle fatture nel caso in cui vi sia l’applicazione del reverse charge. Il reverse charge è un meccanismo di funzionamento dell’IVA e serve affinché l’imposta venga applicata non al cedente ma al concessionario. Generalmente questo meccanismo viene applicato quando bisogna eseguire operazioni ad elevato rischio di frode. A tal proposito alcune novità sono predisposte dal comma 5 dell’art. 17 del DPR n. 633/72. Qui viene imposto al concessionario di integrare fattura con: l’indicazione dell’aliquota IVA, indicazione dell’imposta.

L’effetto principale del reverse charge è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente. In questo modo si avrà conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo. L’onere dell’ IVA si trasferisce quindi, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.
In termini di disciplina giuridica…
La norma di riferimento alla fattura elettronica specifiche tecniche è l’art. 17, all’interno del quale si recita così:
comma 5
5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.
La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

Reverse charge interno
Qualora sia presente una fattura elettronica veicolata tramite Sistema di Interscambio, dinanzi all’immodificabilità della stessa, il cessionario può inviare il documento allo SDI. Per quest’operazione non è necessario procedere alla sua materializzazione analogica.
Le nuove specifiche tecniche rendono possibile la facilitazione di quest’operazione. Una volta che un soggetto riceve una fattura che contiene un codice Natura che riguarda l’inversione contabile può generare un documento contenente le nuove specifiche inerenti al TipoDocumento. In questo caso avremo la creazione di un file XML indicando il codice operazione TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno“. Qui è necessario identificare il cedente prestatore e il commissionario committente.
Reverse charge esterno
Fattura elettronica specifiche tecniche. Ecco i nuovi codici in caso di reverse charge esterno:
- TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR n. 633/72.
In questo modo si ottiene l’esonero dalla presentazione della comunicazione.