Con l’avvento della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle entrate dovrà monitorare anche “le fatture estere”. Tra i nuovi adempimenti fiscali per i titolari di partita iva, la Legge di Bilancio 2018, ha comunicato un nuovo adempimento detto Esterometro. Questo risulta essere l’ insieme dei dati relativi a operazioni effettuate con soggetti al di fuori dello Stato.
Questo nuovo obbligo nasce in concomitanza con l’ introduzione, dal primo gennaio 2019, della fatturazione elettronica.
In particolare l’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede che:
I soggetti passivi trasmettino telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso.
I soggetti obbligati e quelli esonerati
Sono obbligati tutti i soggetti Iva residenti o stabiliti in Italia.
I soggetti esonerati sono:
- i contribuenti “minimi”;
- i contribuenti con regime forfettario;
- le associazioni sportive dilettantistiche ed enti non commerciali;
- produttori agricoli in regime di esonero.
Le operazioni incluse ed escluse
Sono escluse le operazioni:
- con bolletta doganale;
- per cui siano emesse o ricevute fatture elettroniche con l’Sdi.
Fatturazione elettronica
Consierando che si tratta di operazioni con soggetti esteri, è irrilevante che alcune operazioni soggette a “esterometro” siano ricomprese nei modelli INTRASTAT.
Infatti, il soggetto che predispone e trasmette il modello Intra non è esonerato dallo spesometro estero.
Si possono escludere invece e cessioni all’ esportazione .
Dati da trasmettere nell’Esterometro
Gli operatori Iva residenti devono trasmettere:
- dati del cedente/prestatore;
- i dati del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva;
- l’imposta ovvero, la tipologia dell’operazione.
Termini di presentazione dell’Esterometro
Il Provvedimento prevede che la trasmissione debba essere effettuata entro:
- l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso .
Si riepilogano le scadenze previste per il periodo d’imposta 2019.
Esterometro: le sanzioni
In caso di omessa o errata comunicazione dei dati,la sanzione amministrativa applicabile sarà pari a:
- 2 Euro per ciascuna fattura nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- 1 Euro per ciascuna fattura omessa o errata, nel limite di 500 euro nel caso in cui la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.