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Sconto merce. L’ art. 15, comma 1 n. 2 disciplina il trattamento a fini IVA da riservare alle cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono. Il tutto sotto il D.p.r. 633/1972 che sancisce che non concorre a formare la base imponibile:
“il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata“.
A cosa ci riferiamo? Ai cosiddetti “sconti merce” (o sconti in natura). Si tratta di operazioni collegate in forma indispensabile a un’operazione principale, private quindi di una propria autonomia. Queste sono definite in questo modo poiché identificano il riconoscimento gratuito ad un suddetto cliente in specifiche operazioni di compravendita. Non ci si riferisce a tutte le operazioni di questo tipo ma a solo a quelle di acquisto o vendita di quantità aggiuntive di uno specifico bene commercializzato dall’impresa che lo mette in vendita.
Ma per gestire al meglio i “sconti merce” e la contabilità del tuo magazzino, è importante utilizzare un software gestionale di magazzino come Softshop. Softshop ti permette di calcolare e applicare i “sconti merce” in modo semplice e veloce, e di monitorare le operazioni di acquisto o vendita di quantità aggiuntive di uno specifico bene commercializzato dall’impresa. Inoltre, Softshop ti aiuta a tenere traccia delle tue scorte, pianificare gli ordini e automatizzare i processi.
Lo sconto merce non è soggetto a IVA: perché?
Scopriamo quali sono le condizioni che devono esistere affinché lo sconto merce non sia soggetto ad IVA.
Le condizioni sono le seguenti:
Riferendoci alla prima condizione possiamo affermare che è indispensabile che lo sconto sia stato concordato tra le parti non prima della conclusione del contratto. In questo modo non si metterà in opera l’esclusione dalla base imponibile nel caso in cui ad un cliente venga riconosciuto uno sconto esclusivamente dopo la fase di fatturazione della cessione di prodotti a pagamento.
Circa la seconda condizione si possono verificare queste situazioni:
Qualora le cessioni avvengono senza almeno il verificarsi di una delle condizioni sopra citate, allora il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto dovrà essere soggetto ad IVA. Tutto questo secondo le regole previste per la cessione di omaggi di beni.
Come si eseguono le operazioni di vendita?
L’omaggio può essere definito come omaggio di imponibile oppure omaggio di imponibile più imposta. Tale possibilità di gestione è resa possibile sia negli ordini sia durante la fase realizzazione della fatturazione (attiva e passiva). Sia in un caso, che nell’altro, per fare in modo che avvenga l’identificazione circa la riga che contiene articoli ceduti a titolo di sconto merce o di omaggio, bisogna ricorrere all’uso del campo “S/O (Sconto Merce/Omaggi)” e inserire poi uno speciale carattere come spiegato nella tabella sottostante:
Spieghiamo ora con più chiarezza alcuni di questi termini:
Sconto merceQuando parliamo di sconto merce ci riferiamo ad un prodotto, prodotto o messo in commercio consegnato senza ricevere un pagamento per esso. Ad esempio 20 unità di un prodotto vendute al prezzo di 19. I beni elargiti a titolo di sconto non sono inclusi nella base imponibile (art. 15, c.2), fatta eccezione per quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.
Omaggio ImponibileIl cedente vende la merce omaggiando dell’imponibile il cliente. Quest’ultimo paga al cedente solo l’I.V.A. relativa ad esso.
Omaggio Imponibile + I.V.A.Il cedente vende della merce omaggiando al cliente sia l’imponibile che l’I.V.A.
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