Regime Forfettario 2019

Regime forfettario 2019. I requisiti per l’accesso al nuovo regime forfettario anche detto regime dei minimi 2019.

Dal 1 gennaio 2015 è stato istituito un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario 2019 destinato a persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con determinati requisiti.

A partire dal 2019, l’Italia adotterà un nuovo sistema fiscale che è più generoso per i lavoratori a basso reddito e quelli senza figli. Il Regime Forfettario 2019 sostituisce l’attuale legge sull’Irpef (imposta sul reddito) che è stata creata quando c’erano solo due tasse: l’imposta sul reddito ad aliquote progressive in base ai livelli di stipendio; poi le sovrattasse per coprire i contributi di sicurezza sociale come le indennità di disoccupazione o le indennità di assistenza sanitaria pagate dai datori di lavoro.


La caratteristica più significativa del regime sono i suoi tagli di regressività progettati con tre obiettivi chiave: aumentare i limiti di esenzione in modo che i lavoratori meno pagati possano guadagnare meno di quello che avrebbero sotto la legislazione precedente; preservare alcune deduzioni standard come una donazione di beneficenza correlata all’anno mentre tagliano altre in modo significativo.

Prima del 2019


Dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti sono stati abrogati:

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  • il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

Quindi dal 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato utilizzabile sia dai contribuenti che intendono cimentarsi in una nuova attività sia da coloro già in attività, previa la presenza dei requisiti previsti.

In passato, le aziende erano tassate sui loro profitti. Questa era una tassa progressiva e significava che avrebbero pagato di più per i redditi più grandi o le imprese con maggiori guadagni. Il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime vantaggioso attualmente disponibile nel nostro paese dal 2016.


Il vecchio modo aveva molti difetti: non aveva nessun tipo di incentivo perché tutti i redditi ricevuti sarebbero stati tassati allo stesso modo, sia che provenissero dallo stipendio


Tuttavia numerosi requisiti sono stati introdotti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi.

Requisiti per il regime forfettario 2019

Il regime forfettario 2019 in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

La Legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso e di permanenza.

Fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al regime forfettario era possibile coloro che nell’ anno precedente erano in possesso di queste caratteristiche:

  • limite dei ricavi e compensi non superiore ai limiti indicati variabili da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività;
  • spese per lavoro dipendente non superiori ad € 5.000 lordi;
  • costo complessivo per l’acquisto di beni ammortizzabili non superiore ad € 20.000.

A causa delle modifiche apportate il limite dei ricavi e dei compensi è stato innalzato a € 65.000 per tutte le attività.

Le modifiche apportate partono dall’1° gennaio 2019. Di conseguenza, coloro che sono già in attività devono verificare i requisiti basandosi sui dati dell’anno precedente mentre coloro che intendono aprire una nuova attività verificheranno i requisiti su dati presunti.

Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti non devono essere superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata. Inoltre le spese sostenute non avranno rilevanza nel nuovo regime.

Il superamento della nuova soglia di Euro 65.000 determina la fuoriuscita dal regime ed in questo caso,dovrà ,nel 2020 ,adottare il regime ordinario.
Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.

Cause d’esclusione dal nuovo regime forfettario 2019

La legge di Bilancio 2019 ha modificato alcune delle cause di esclusione dal regime forfetario e, nello specifico, non possono applicare il regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta: Le imprese e gli individui che vogliono risparmiare sulle tasse possono farlo approfittando dei molti incentivi fiscali che esistono. Ci sono due tipi principali: basati sul reddito, che restituisce denaro per certe attività con un margine di profitto abbastanza grande; legati all’investimento principalmente attraverso le plusvalenze o le perdite generate dall’investimento in azioni/fondi.
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;
  • gli esercenti di attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’ esercizio dell’attività, partecipano a società di persone professionali o familiari ;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro.

Le seguenti categorie continuano ad essere inammissibili per il regime in questione: persone che usano regimi speciali di IVA o sistemi di determinazione forfettaria del reddito. Questo include molte persone con redditi fluttuanti perché sono lavoratori autonomi, così come quelli che si qualificano in base al basso costo della vita come gli invalidi anziani e gli studenti che non hanno contribuito abbastanza tasse durante gli anni di lavoro (anche se ci sono prove che questo gruppo può essere stato erroneamente incluso all’inizio).

La lista va anche oltre questi due esempi – copre anche chiunque usi certi tipi di schemi di arbitraggio che cadono al di fuori delle pratiche contabili ordinarie; quello che sappiamo però grazie in gran parte a come sono formulati ampiamente i nostri criteri attuali


Fino al 2018 non era possibile accedere al regime forfettario nel caso di partecipazione in società di persone o associazioni professionali. Invece, con le nuove disposizioni, relative al nuovo regime forfettario 2019, non possono utilizzare il regime forfettario per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che:

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  • possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione.

Due sono quindi i requisiti che qualificano una partecipazione in una srl e che determinano l’esclusione del soggetto dal regime forfettario 2019:

  • si deve trattare deve trattare di una partecipazione che determini, direttamente o indirettamente, il controllo della società;
  • l’attività economica svolta dalla srl deve essere riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfetario.

Lavoro dipendente

Fino al 2018, non era possibile accedere al regime forfetario per i soggetti che nell ’anno precedente avevano redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a lavoro dipendente, eccedenti di euro 30.000. La verifica di questa soglia non era importante se il rapporto di lavoro era cessato.

Cosa si intende per lavoro dipendente?

Il significato di impiego è stato discusso per secoli. Si riferisce solo al lavoro retribuito o il termine comprende tutte le forme di lavoro autonomo, compresa la gig economy o i lavori a chiamata?
Il dibattito su cosa costituisca esattamente l’essere “impiegato” risale a secoli fa e non ci sono ancora risposte chiare in vista.

In base alle nuove disposizioni relative al regime forfettario 2019, non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:
sono in corso rapporti di lavoro;
oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Conviene aderire al nuovo regime forfettario 2019?

Aderire al nuovo regime forfettario 2019 è quindi una buona idea? Vediamo quali sono alcune variabili da prendere in considerazione quando si affronta questo tipo di decisione.

A favore del regime forfettario 2019 si evidenziano alcune questioni:

  • riduzione contributi previdenziali del 35%: I datori di lavoro saranno tenuti a finanziare parzialmente la sicurezza sociale attraverso una tassa una tantum su se stessi. Allo stato attuale del programma, non hanno questo privilegio e devono pagare il 6,2% dei salari dei dipendenti nella previdenza sociale (o il 12%). Con queste nuove regole che entreranno in vigore l’anno prossimo – solo il 4%. Non è chiaro come potrebbe influenzare i livelli di occupazione, ma se state cercando un po’ di soldi gratis prima della pensione, questo potrebbe sembrare un ottimo momento!
  • eliminazione di alcuni obblighi di gestione relativi all’organizzazione del tuo business: I benefici della contabilità della tua azienda su un sistema informatico sono infiniti. Non sarete più bloccati con fatture che devono essere inviate, raccolte o compilate in triplice copia perché tutti i dati sono disponibili a portata di mano! I fornitori forfettari non dovranno pagare alcuna IVA o ritenuta alla fonte. Questa è una grande vittoria per queste aziende, perché ora sono in grado di competere con altri servizi più costosi che fanno pagare i loro clienti in base al paese da cui proviene la fattura, come le aliquote fiscali australiane contro quelle europee – ma questa nuova legislazione significa che c’è un solo prezzo per tutti, non importa dove ti trovi!

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