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Il regime forfettario 2020 presenta aggiornamenti rispetto al 2019 (di cui abbiamo parlato qui). In questo articolo abbiamo analizzato la procedura d’accesso alle agevolazioni fiscali previste per l’anno corrente 2020.
Il regime fiscale agevolato si rivolge a tutte le persone fisiche che gestiscono attività commerciali, di arti o professioni. Stando alla nuova legge di bilancio aggiornata al 2020, sono state apportate delle modifiche rispetto alla procedura d’accesso, i requisiti richiesti, i motivi per un’eventuale esclusione e un sistema che premia tutti coloro che utilizzano la fatturazione elettronica (clicca qui se vuoi conoscere i dettagli!).
Seguendo le nuove regole d’accesso pubblicate sul sito dell’Agenzia dell’Entrate, possono accedere alle agevolazioni previste dal regime forfettario del 2020 tutti i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito un guadagno non superiore ai 65.000€.
Nel caso in cui si è titolari di più attività commerciali con codici Ateco differenti, è necessario dichiarare come totale unico la somma dei rispettivi ricavi.
Sono anche ammessi alle agevolazioni fiscali tutti i contribuenti che hanno sostenuto delle spese dal valore non superiore ai 20.000€ lordi per lavorio accessorio, lavoro dipendente e i compensi per i dipendenti sia in organico che collaboratori a progetto.
Se stai inaugurando adesso la tua attività commerciale, puoi rientrare comunque nel regime forfettario.
Essere esclusivi dal regime forfettario agevolato significa non possedere i requisiti d’accesso che abbiamo appena analizzato nel paragrafo precedente.
In particolare, non sono ammessi tutti coloro che già beneficiano di sistemi di agevolazione per una determinata fascia di reddito.
Tutti i cittadini non residenti, ad esclusione di chiunque sia residente almeno in uno degli Stati membri dell’UE oppure in uno degli Stai che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Infatti, è necessario che il richiedente abbia prodotto almeno il 75% del reddito percepito in Italia.
Non sono ammessi al regime forfettario, inoltre, tutti i lavoratori che operando nella cessione di fabbricati, di terreni edificabili, mezzi di trasporto, ne percepiscono reddito sia in via del tutto esclusiva che per la maggior parte dei loro guadagni.
Tutti coloro che gestiscono un’attività commerciale d’impresa, arti o professioni e che siano allo stesso tempo anche soci di società a responsabilità limitala (Srl) o associazioni attraverso cui gestiscono attività economiche direttamente e non riconducibili alle personali.
Allo stesso modo, non sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dal nuovo regime forfettario nemmeno quei lavoratori che esercitano la loro professionalità verso datori di lavoro negli ultimi due periodi d’imposta, eccezion fatta per chiunque stia cominciando una nuova attività professionale in seguito a un periodo di praticantato.
Continuano ad essere esclusi dalle agevolazioni in materia fiscale per l’anno 2020, tutti i contribuenti che l’anno prima hanno percepito guadagni superiori ai 30.000€ per il lavoro svolto in qualità di lavoratori dipendenti e assimilati.
Sono considerati lavori assimilati tutti quelli che sono regolati secondo il regime tributario allo stesso modo del lavoro dipendente. In base all’articolo 50 del TIUR, fra i lavori assimilati rientrano anche altre tipologie di reddito fra cui:
– Compensi percepiti dalle cooperative di produzione, lavoro, di servizi, agricole (per la prima trasformazione del prodotto) e per la pesca.– Compenso per il lavoro svolto in redazioni giornalistiche ed editoriali con contratti che escludono rapporti di subordinazione.– Assegnati in seguito all’attività svolta nell’ambito del sacerdozio.– Compensi percepiti a seguito di lavori considerati socialmente utili.– Borse di studio, premi e sussidi (rimborso spese per addestramento professionale).– Partecipazione a collegi e commissioni.
– Incassi percepiti in qualità di sindaco, revisore di società, associazioni, o enti senza persona giuridica.– Pagamenti percepiti come Libero Professionista (intramuraria) nel settore della sanità.– Fondi percepiti in qualità di giudici tributari, giudici di pace e personale di sorveglianza nei tribunali.– Stipendi percepiti in qualità di amministratori statali o enti territoriali.– Sostegni percepiti periodicamente dal coniuge (ad eccezione dei corrisposti finalizzati al mantenimento dei figli).– Assegni percepiti in qualità di vitalizi sia a tempo determinato che indeterminato non previdenziale.– Vitalizi per l’attività parlamentare e cariche pubbliche elettive svolte.– Retribuzione percepita in qualità di collaboratori a progetto.
Tutti i contribuenti provvisti dei suddetti requisiti per accedere al regime forfettario saranno soggetti delle seguenti regolamentazioni per il sistema di tassazione:
Rispetto al reddito complessivo percepito, saranno detratti tutti i contributi previdenziali obbligatori, e al reddito da tassare sarà applicata un’unica imposta equivalente al 15% al posto dell’imposta ordinaria.
Nelle specificità delle imprese familiari, l’imposta unica è dovuta dall’imprenditore.
Sono previste maggiori vantaggi per tutti coloro che stanno per iniziare una propria attività d’impresa. Vediamo insieme di cosa si tratta e in cosa consistono.
Il maggiore vantaggio riguarda la riduzione dell’imposta unica al 5% per i primi 5 anni di attività. Ma vediamo quali sono i requisiti per poter accedere all’ulteriore agevolazione.
Se il contribuente richiedente la riduzione unica del 5% sull’imposta unica non ha esercitato alcuna attività in ambito artistico o d’impresa (sia come associato, sia come familiare) nei 3 anni precedenti.
La riduzione unica del 5% sull’imposta unica dal contribuente non deve esercitare un’attività ritenuta continuativa rispetto ad un’altra precedentemente svolta, ad eccezione che quest’ultima rientri fra i particolarismi del praticantato.
L’attività precedentemente svolta da un soggetto terzo, subentrando al suo posto, dal contribuente richiedente la riduzione unica del 5% sull’imposta unica. In questo caso, il totale complessivo dei guadagni percepiti dall’attività precedente al nuovo titolare non deve superare il tetto massimo previsto come limite d’accesso dall’attuale regime forfettario.
Bene, ragazzi; siamo giunti alla fine del nostro articolo. Abbiamo visto quali sono le nuove direttive e i requisiti necessari per accedere al sistema fiscale agevolato aggiornato al 2020.
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