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Detrazione iva. Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. Con la circolare n. 1/E di oggi, infatti, l’Agenzia chiarisce che “il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine dal quale decorre la possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti è l’anno in cui si verificano entrambi i seguenti requisiti:
Requisiti detrazione iva:
E’ da tale che il cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura (ex art. 25 , c. 1 D.P.R. n. 633/1972), la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti.
Il diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i due presupposti e con riferimento allo stesso anno.
Cosa significa? Il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica mensile o trimestrale del periodo di competenza. Ecco 3 esempi esplicativi per valutare le varie situazioni in cui ci possiamo trovare.
Acquisto beni: 20/12/2017. Consegna beni e fattura entro il 31/12/2017. Registrazione fattura entro il 31/12/2017. Esercizio detrazione/liquidazione 12/2017.
Acquisto beni : 20/12/2017 Consegna beni e servizi : entro 30/12/2017 Registrazione Fattura dopo il 31/12/2017 ma entro il 30/04/2018 Esercizio detrazione: dichiarazione Iva 2018
Acquisto beni : 20/12/2017 Fattura ricevuta il 20/01/2018 Esercizio detrazione: liquidazione 01/2018 (previa registrazione) Se la fattura viene registrata il 23/4/2019 Esercizio detrazione : dichiarazione . Iva 2019 La registrazione deve essere registrata in un sezionale del registro IVA
Per quanto riguarda il discorso circa la detrazione dell’IVA gli acquisti devono essere destinati esclusivamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Detrarre l’IVA sugli acquisti dipende dall’applicazione del principio di neutralità dell’IVA. In questo caso i soggetti passivi di IVA non devono rimanere incisi dal tributo, che grava solo sul consumatore finale.
Detto ciò possiamo affermare che la detrazione dell’IVA sugli acquisti è l’effetto del principio di neutralità dell’IVA.Tale principio si può sintetizzare con la necessità che l’IVA non diventi parte del prezzo.Per questo motivo, l’emissione della fattura e la detrazione dell’IVA sono due facce della stessa medaglia.
La detrazione dell’IVA sugli acquisti è una conseguenza pratica necessaria per garantire la neutralità dell’IVA.
L’art. 19, primo comma, DPR 633/72 sancice che: “Per la determinazione dell’imposta dovuta … (omissis) o dell’eccedenza [rimborsabile, ndr.]… (omissis), è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”.
Il testo spiega il concetto già precedentemente espresso: colui ha venduto un bene o servizio ha diritto di detrarre l’IVA che gli è stata addebitata per acquistare i beni e/o i servizi acquistati nell’esercizio della sua attività d’impresa o professionale.
Ecco un altro principio da ricordare quando si parla di detrazione iva:
“Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti”. Si tratta di un principio fissato dall’articolo 19, secondo comma, DPR 633/72
Tale comma si riferisce ad operazioni attive soggette ad IVA, ma a cui è stata accordata, per vari motivi, l’esenzione da IVA.
Un esempio di ciò è costituito dalle quelle prestazioni sanitarie, che per motivi sociali, sono esenti da IVA; nel pratico quindi, se sosteniamo delle spese per una visita medica, la fattura non ha l’IVA, in quanto esente; perciò, il consumatore finale non la paga.
Se però fosse consentita al medico l’attuazione della detrazione dell’IVA sugli acquisti, si verrebbe meno il principio di neutralità dell’IVA, perchè alla sua detrazione non corrisponde un addebito al consumatore finale.
Per questo motivo, il sistema, impedendo la detrazione iva al medico, contrasta tale problema.
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