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Credito d’imposta Formazione! Quali sono le novità per l’agevolazione fiscale?
Per incentivare il sostenimento delle spese atte alla valorizzazione della produttività dei lavoratori mediante la formazione di competenze adeguate, la Legge di Bilancio 2019 ha prorogato il credito d’imposta formazione con alcune novità.
Pensiamo al credito d’imposta come ad un buono spesa maturato nel corso degli anni al seguito di una serie di acquisti per una specifica categoria di prodotti. Quanto maggiore è la spesa in questione, tanto maggiore sarà il buono maturato che si potrà scalare da pagamenti futuri.
Generalmente le “categorie prodotto” che consentono di maturare un credito simile sono delle specifiche aree di investimento. Queste costituiscono un esempio mediante gli investimenti che l’impresa svolge in campo di Innovazione Tecnologica o di prodotto, o ancora per investimenti in Ricerca e Sviluppo, acquisti di nuovi macchinari o software.
Dopo che sarà stata accreditata la presenza di simili investimenti, l’attestazione del credito d’imposta consentirà di convertire una percentuale di tali spese in quello che potremmo chiamare credito fiscale. Un tipo di credito utilizzabile per il pagamento delle imposte. In questo senso si andranno a compensare i debiti nei confronti dello Stato per un importo pari a tale percentuale.
Per l’ottenimento di questo credito è necessaria un’attestazione formale da parte di un revisore legale dei conti che andrà ad analizzare i costi sostenuti dall’impresa e a certificare il credito spettante.
La norma è operativa anche per il 2019 con l’applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Tuttavia, precedentemente il credito d’imposta era pari al 40% delle spese relative solamente al costo aziendale del personale dipendente e solo per il periodo in cui era impegnato nella formazione fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro. La nuova norma modifica la percentuale in relazione alle dimensioni dell’azienda.
Questo può essere riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari conviene sottolineare che l’agevolazione non è ammessa per i professionisti.
Le attività di formazione per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze:
Le attività di formazione sono ammissibili a patto che siano disciplinate in contratti depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Questa imposta spetta in rapporto ai costi ammissibili per l’intero periodo, a prescindere dalla data di deposito dei contratti , purché il deposito sia effettuato entro i termini stabiliti.
L’invio dei contratti costituisce “una condizione di ammissibilità al beneficio”, ma non incide sull’individuazione del termine dal quale decorre l’agevolazione.
I DL Cura Italia e DL Rilancio, emanati in seguito all’emergenza Covid-19, hanno inserito nonché ampliato numerose nuove tipologie di credito d’imposta:
N.b. Tale stima si può utilizzare in compensazione solo fino all’azzeramento del saldo finale. In più il credito eccedente potrà essere utilizzato per i versamenti successivi.
Il contribuente è obbligato in ogni caso a compilare e presentare via telematica, tramite un intermediario abilitato oppure tramite il proprio cassetto fiscale, il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione, è a saldo zero.
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