Jobs Act autonomi

Jobs Act autonomi. A partire dal 14 giugno di quest’anno entra in vigore il Jobs Act autonomi, che riguarda tanto professionisti e freelance con partite Iva.

Il 2016 aveva visto diminuire di oltre quattrocentomila unità il numero dei titolari di partita Iva. Si trattava per lo più di lavoratori autonomi e freelance. Il Governo ha deciso di prendere provvedimenti in tal senso designando il Jobs Act autonomi per venire incontro a questa categoria di lavoratori in proprio. Di questa fanno parte circa due milioni e mezzo di italiani.

Cosa cambia con il Jobs Act autonomi?

Jobs Act autonomi

I lavoratori autonomi con partita Iva sono più tutelati sotto diversi punti di vista, dalla detassazione delle spese di formazione alla questione maternità e malattia.

Jobs Act autonomi:

Cominciamo dalle agevolazioni fiscali. Per incoraggiare la formazione dei lavoratori autonomi è riconosciuta la deducibilità integrale delle spese sostenute per:
– l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi, nel limite di diecimila euro all’anno;
– spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati nel limite di cinquemila euro l’anno.

Con il Jobs Act autonomi lo smart work viene regolamentato per la prima volta. Si accede all’occupazione tramite accordo scritto delle parti. Il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico riservato agli altri dipendenti dell’azienda e alla stessa copertura assicurativa.

Pagamenti

Novità anche in questo campo: è considerata abusiva qualsiasi clausola contrattuale che concede il pagamento dopo 60 giorni dall’emissione della fattura o dalla sua richiesta;
le clausole del contratto non possono essere modificate unilateralmente dal committente e il committente non può recedere dal contratto a prestazione continuativa senza preavviso.

Per quanto riguarda i rimborsi spese per l’esecuzione di un incarico per conto del committente, questi non andranno più a formare il reddito del professionista.

Malattie, infortunio e gravidanza, sono parificate. In casi di attività continuativa, il rapporto non può essere estinto ma sospeso fino a 150 giorni (due mesi prima e tre mesi dopo il parto nel caso della gravidanza), salvo il venir meno dell’interesse del datore.

Jobs Act autonomi

Con il consenso del committente, la lavoratrice in maternità può essere sostituita da colleghi con pari competenze professionali.

In caso di malattia grave, sarà invece possibile sospendere il versamento dei contributi fino a due anni, ovvero: i contributi saranno pagati ma, al termine del periodo di sospensione, il debito potrà essere rateizzato.

Lo Jobs Act autonomi prevede, infine, la creazione di sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i Centri per l’impiego e altri organismi, per favorire ai professionisti la partecipazione agli appalti pubblici e l’accesso alle informazioni sulle gare, equiparando questi lavoratori alle PMI ai fini dell’accesso ai fondi strutturali europei, e alla partecipazione ai bandi attraverso reti di imprese e consorzi.

La normativa

Dopo qualche anno di elaborazione, la Legge 22 maggio 2017, n. 81 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 Giugno u.s. con il titolo “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“.

Il provvedimento in questione sembra abbastanza disomogeneo. Da una parte tale legge apporta novità – anche parecchio rilevanti – in termini di lavoro autonomo, dall’altra parte mette nelle mani del governo alcune deleghe circa alcuni provvedimenti relativi all’emanazione di determinate normative. Una in particolare è la normativa sulla sicurezza sul lavoro negli studi professionali, o ancora la previsione di poteri amministrativi delegati.

Un’osservazione interessante è quella che si impone nell’ambito dell’applicazione della norma. Non è stata molto condivisa l’idea che il legislatore detti una disciplina così ampia e disomogenea applicabile al lavoro autonomo.

Proseguendo, dopo aver individuato i destinatari della norma, è necessario valutare quale sia stata la visione che ha ispirato il legislatore e verso quale sistema di tutele ci si sia orientati in base a tale valutazione. E’ molto chiaro che – nel pensare alle possibili soluzioni – il legislatore si sia voluto rimettere alla disciplina civilistica tipica dei rapporti contrattuali caratterizzati da un particolare squilibrio economico fra le parti, per le quali la legge detta (limitati) mezzi di riequilibrio. Il riferimento logico è quello verso il concetto della gross disparity quindi alla disparità contrattuale che si crea fra due parti che si trovano fra loro in una situazione di rilevante disparità economica.

Conclusioni

In merito a ciò risulta centrale la previsione dell’articolo 3, primo comma, della Legge 18/2017 che recita “abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento”. 

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