Fattura elettronica e fattura cartacea

Fattura elettronica e fattura cartacea si differenziano, in generale, solo per due aspetti:

  1. Va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
  2. Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Quali gli elementi distintivi tra fattura elettronica e fattura cartacea?

fattura elettronica e fattura cartacea

  L’ SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:  

  • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) , l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale ilcliente desidera che venga recapitata la fattura
  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

Fattura elettronica e fattura cartacea

Scopriamo le differenze tra fattura elettronica e fattura cartacea:

fattura elettronica e fattura cartacea

  In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica)differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72.

Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente al momento dell’operazione un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

Fattura cartacea VS fattura elettronica: differenze

Le differenze tra la fattura elettronica e fattura cartacea

Abbiamo già fatto riferimento al cosiddetto Sistema di Interscambio che rappresenta riveste un ruolo importante in termini di tale distinzione. Ovviamente, nel momento in cui parliamo della principale differenza tra i due formati di fattura potremmo affermare che questo risieda nella modalità di redazione della fattura stessa. La fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente redatta tramite computer (tablet o smartphone) in formato .xml e dovrà essere trasmessa elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI).

A questo punto chiariamo quali sono i compiti che spettano al Sistema di Interscambio:

Il SID dovrà:
 Controllare la correttezza dei dati e dei parametri settati.
 Inviare al mittente una ricevuta di recapito provvista la data e l’ora di consegna del documento.

Solo passando attraverso il Sistema di Interscambio la fattura può considerarsi valida e dovrà essere conservata per 10 anni in formato elettronico.

Sia le aziende che liberi professionisti con Partita IVA sono obbligati ad emettere fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA; questi dovranno consegnare una copia della fattura elettronica emessa. In tal senso questa copia rilasciata al consumatore finale sarà caratterizzata da piena validità in termini di legge nonché pieno valore fiscale.

Per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti dei titolari di partita IVA invece varrà unicamente l’obbligo di fatturazione elettronica. In tal caso è possibile fornire al cliente una copia cartacea ma si tratterà di una specie di “copia di cortesia”.

Ora conosciamo le differenze tra la fattura elettronica e fattura cartacea.

Chiarimenti: la fattura immediata

FATTURA IMMEDIATA

  • la fattura immediata è un documento che può essere emesso entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione di fatturazione (invece che entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione);
  • nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non corrisponda con la data di emissione della fattura, quest’ultima dovrà essere dotata di data di effettuazione dell’operazione e la data di emissione.

In merito a tale discorso l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  • il maggior lasso di tempo entro il quale deve essere emessa la fattura immediata (12 giorni) riguarda tutte le fatture e non solo le fatture elettroniche;
  • il SDI attesta” data e ora di avvenuta trasmissione, per questo motivo è possibile riscontrare che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica è sempre e comunque la data relativa all’effettuazione dell’operazione.

Come emettere una fattura elettronica?

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