Detrazione IVA e deducibilità

Detrazione iva e deducibilità, alcune informazioni. Se sei un libero professionista o un’azienda avrai di sicuro delle curiosità al riguardo.
Detrazione IVA e deducibilità: Quali sono le regole in vigore? Posso detrarre l’IVA pagata? Conviene di più il leasing, l’acquisto o il noleggio? Scopriamolo insieme!

Regole generali su Detrazione IVA e deducibilità!

La norma che stabilisce la detrazione iva e deducibilità sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA).

Il testo in vigore nel 2018 non ha subito modifiche per il 2019 e prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi tutti i veicoli a motore:

  • diversi dai trattori agricoli o forestali
  • normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto
  • che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.

Quindi in generale è possibile detrarre il 40% dell’IVA sostenuta congiuntamente all’acquisto dell’automobile.
Questo limite vige in quanto c’è la presunzione che l’autovettura risponda ad un utilizzo promiscuo più che esclusivo, ovvero quando l’auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali che ai fini personali.

Quindi la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, se riesce a provare l’inerenza totale.

Anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

detrazione iva e deducibilità

La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore.
Inoltre la facoltà dell’Italia di applicare questo regime di detraibilità forfetaria dell’IVA (40%) all’acquisto dei veicoli sopra indicati e dei servizi ad essi connessi, è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 dall’Unione Europea, con una decisione comunitaria.

Detrazione IVA e deducibilità su auto e spese connesse 2019

Detrazione iva e deducibilità. E’ sparitama solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri, ed è stato superato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.

La detraibilità dell’Iva è la seguente:

  1. Detrazione 100% dell’Iva:
    veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;
     
  2. Detrazione limitata (40%) dell’Iva: 
    veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
    Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità 100% dell’Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilità 100% dell’Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;

  3. Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva:
    riguarda solo le moto > 350 cc. (è possibile usufruire della detrazione, solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell’attività).

Novità 2018/2019 detrazione iva e deducibilità

Una dei cambiamenti per il 2018 riguarda il super ammortamento: da quest’anno sono esclusi tutti i veicoli ad uso promiscuo, quelli esclusivamente strumentali all’attività o ad uso pubblico ed anche tutti quelli a deducibilità limitata.

La nuova legge di bilancio 2019 ha provveduto a rinnovare l’iper ammortamento in termini di detrazione iva e deducibilità.

Ma novità maggiore riguarda i rifornimenti carburante.
Da Gennaio 2019 le schede carburante diventeranno obsolete e dovranno essere sostituiti da una fattura elettronica emessa al momento dell’acquisto.

Una volta entrata in vigore la fattura elettronica, sarà necessario trovare un modo per ricollegare la targa del veicolo che ha effettuato il rifornimento per riconciliare le fatture in modo adeguato. L’Agenzia delle Entrate non obbliga le stazioni di servizio ad indicare la targa nelle nuove fatture elettroniche. La soluzione migliore presente sul mercato è quella delle carte carburante prepagate.

Ambiguità

Perché i costi relativi alle autovetture siano deducibili non basta che siano destinate al trasporto delle persone, ma si deve provare concretamente che vengano utilizzate per lo svolgimento dell’attività d’impresa.

Lo ha ribadito una sentenza della Corte di Cassazione.

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