Cedolare secca

Cedolare secca. Una delle novità maggiormente rilevanti della legge di Bilancio 2019 riguarda la cedolare secca.

Nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) troviamo l’estensione della sua applicazione al reddito derivante dalla locazione di alcune tipologie di immobili commerciali.

La cedolare secca è un processo legale che permette il rimborso delle spese sostenute durante la costruzione.

Lo stato di cedolare secca assicura che tutti i costi e le spese relative ai permessi di costruzione, agli studi di architettura, ecc. siano compensati dagli sviluppatori che lo usano come una polizza assicurativa contro i reclami insieme ad altri benefici come lavorare a stretto contatto sui progetti o ottenere tempi di approvazione più rapidi quando ne hanno più bisogno

Per proteggere i loro investimenti, la maggior parte delle aziende troverà il modo di ottenere un certo grado di protezione per loro. In questo caso si chiama “cedolare secca”.

Un esempio pratico

Cos’è la cedolare secca? Questo termine italiano ha a che fare con alcune norme e regolamenti che regolano la vendita di proprietà. Per esempio, se io stessi guardando una casa a Roma ma non avessi abbastanza soldi per il mutuo, allora secondo queste leggi non mi lascerebbero comprare perché ci sarebbe un problema di equità (non credo che questo accada davvero).

Se il mio amico mi dicesse che vuole la baita sul lago di sua madre vicino a Green Bay come pagamento di un’eredità in arrivo, beh, secondo la legge americana potremmo procedere senza alcun problema, dato che lei non vive più lì, quindi in realtà tutto ciò che serve sono due testimoni che sappiano cosa è successo tra loro.

Cos’è e come funziona la cedolare secca?

Il suo regime concerne l’ imposta dei redditi derivanti dalla locazione di fabbricati e prevede l’applicazione di una tassazione sui redditi da locazione sostitutiva di:

  • IRPEF,
  • addizionali,
  • imposte di bollo e di registro

Possono accedervi solo le persone fisiche che percepiscono redditi immobiliari che derivano da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

cedolare secca

I requisiti sono:

  • Locazione ad uso abitativo;
  • Unità immobiliare accatastata nel gruppo A .

Le aliquote della cedolare secca sugli affitti pari al 21% o al 10%. In quest’ultimo caso la si può applicare solo per:

  • I contratti a canone concordato in Comuni con mancanza di soluzioni abitative;
  • contratti d’affitto per studenti universitari;
  • nei Comuni soggetti a calamità naturali.

La cedolare secca consente, oltre all ’applicazione dell’imposta sostitutiva del 21% (o del 10%) anche l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo o di registro.

L’art. 1, comma 59 dispone che Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, può essere assoggettato al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.

  • Tale regime non è applicabile ai contratti del 2019, nel momento in cui alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.

Soggettivamente i nuovi contratti di locazione commerciale (categoria C/1) possono essere stipulati:

  • dal locatore, persona fisica che opera come “privato” ;
cedolare secca
  • il locatario (diversamente per la cedolare secca degli immobili abitativi).

Oggettivamente invece si può applicare la cedolare secca “commerciale” ai redditi derivanti da contratti di locazione relativi ad unità immobiliari:

  • Categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), quindi escluse le altre categorie relative ad immobili strumentali (A/10), (D) o (C/3).
  • Con superficie fino a 600 mq.

Da un punto di vista temporale si prevede che:

  • La “nuova” cedolare secca si applica solo ai contratti di locazione stipulati nel 2019;
  • Il nuovo regime non è applicabile ai contratti del 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto.

Conseguentemente l’applicazione è possibile soltanto durante la stipulazione di un nuovo contratto nel 2019 a seguito della scadenza naturale alla data del 15.10.2018.

Per aliquota e base imponibile si può applicare esclusivamente l’aliquota del 21% sull ’intero canone di locazione relativo a contratti del 2019.

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