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Esonerato dall’emissione della fattura elettronica? Come? Scopriamolo! E’ esonerato dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese elavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art.27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art . 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il regime forfetario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
E’ il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Per approfondire meglio il discorso è necessario inizialmente orientare il discorso su cosa sia la fattura elettronica, e quali siano le differenze con quella cartacea. Ebbene sì, prima di procedere con qualsiasi tipo di chiarimento circa chi sia esonerato dall’operazione di emissione della fattura elettronica possiamo chiarire qualche punto importante.
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, per due aspetti in particolare:
Il Sistema di Interscambio funziona come una sorta di postino; prima di procedere con la trasmissione della fattura deve controllare che essa sia redatta in modo corretto.
Per compilare una fattura elettronica bisogna disporre di:
Il ricorso ad un software predisposto a tale operazione potrebbe essere davvero vantaggioso per un’attività. A tal proposito potremmo parlare del programma per la gestione del magazzino Softshop, dotato di una funzione specifica quale quella relativa all’operazione di fatturazione. Grazie a Softshop potrete, tra le tante cose, compilare fatture e DDT senza limiti.
Usufruendo della funzionalità relativa all’operazione fatturazione è possibile procedere con la creazione, modifica ed eliminazione delle fatture, con ulteriore possibilità di scaricare i prodotti nonché i vari contenuti anche in un secondo momento.
Perché scegliere proprioSoftshoptra i tanti programmi disponibili?
La risposta sta nella semplicità d’uso del programma. Il fatto che questo tipo di software sia caratterizzato da un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva, fa sì che il programma possa essere utilizzato in modo veloce da chiunque. Grazie a Softshop sarà possibile:
Inoltre, tra gli altri servizi inclusi con Softshop:
Ma chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica? Possiamo ora procedere con il discorso relativo all’emissione della fattura elettronica. Chi è esonerato? Perché?
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018.
A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli” (di cuiall’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Inoltre, nel D.L. 119/2018 è stato approvato un emendamento che prevede l’esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica tutti i soggetti passivi IVA obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS).
Inoltre sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, per tutte le operazioni rilevanti in Italia, gli individui o enti non residenti fiscalmente o non stabiliti in Italia. Ad esempio sarebbe esonerato, il rappresentante fiscale in Italia di una società con residenza in Francia.
Al contrario, invece, la stabile organizzazione in Italia di un’azienda tedesca deve necessariamente emettere fatture elettroniche, poiché soggetto stabilito in Italia.
In base a quanto recita l’art. 39 del DPR n. 633/1972 sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente.
In cosa consiste quest’operazione?
La conservazione elettronica, non si esaurisce con la semplice memorizzazione su PC del file della fattura. Piuttosto si svolge un processo regolamentato dalla legge (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica infatti, si garantirà – negli anni – di non perdere mai le fatture. In questo modo sarà possibile riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, in caso di necessità poter recuperare l’originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).
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