Stipendi in contanti addio

Stipendi in contanti? Addio. Dal 1° Luglio 2018, attraverso il Comma 910 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, i pagamenti in contanti degli stipendi sono stati vietati. Per evitare di incorrere in sanzioni, i datori di lavoro devono, quindi , effettuare il pagamento tramite mezzi tracciabili. Vi riportiamo di seguito quanto specificato nel Comma 910.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori gli stipendi, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

stipendi

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Stipendi in contanti

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.

Pertanto, la legge indica degli specifici metodi di pagamento delle retribuzioni, ivi compreso gli acconti degli stipendi, con l’avvertenza poi chiarita dall’Ispettorato del lavoro nella nota protocollo n. 4538 del 2018, che un qualsiasi strumento di pagamento delle retribuzioni diverso da quelli di cui sopra, comporta l’irrogazione della sanzione.

stipendi in contanti

Secondo quanto riportato nel Comma 911, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La legge estende il divieto a qualsiasi tipo di pagamento, anche se si parla di acconto e se si tratta anche solo di 1 euro da corrispondere.

Il comma 912 della Legge di Bilancio 2018 fornisce una precisa indicazione di quali sono i rapporti di lavoro ai quali si applica la normativa e quindi per quali buste paga o retribuzioni vige dal 1 luglio 2018 l’obbligo di pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili tramite banca o posta, ed il conseguente divieto di pagamento degli stipendi in contanti.

Continuando…

“Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142″.

E’ vietato, quindi, il pagamento degli stipendi in contanti, nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:

contratto di lavoro a tempo indeterminato;                                                       

lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time:
tempo parziale o part-time;
contratto di apprendistato;
collaborazione coordinate e continuative;
lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
contratti di lavoro con soci di cooperative;
e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Stipendi in contanti: cosa dice la legge

Secondo il Comma 913, le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di
applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati
dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di
lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

stipendi in contanti

L’INL riporta il seguente esempio:

“qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66×3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.”

Comma 914

Nel Comma 914, invece, viene specificato che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione
con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e
la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai
commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei
ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne
informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di
comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018.

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